Art. 1.
(Attracchi temporanei per natanti da diporto riservati a persone disabili).

      1. Presso ogni porto turistico o commerciale sulle coste marittime, lacustri e fluviali, l'autorità o ente demaniale o il concessionario gestore, con proprio atto, individua, destina all'uso e appronta, con oneri interamente a proprio carico, almeno un attracco temporaneo destinato a natanti da diporto, a vela o a motore, condotti da persone disabili non deambulanti o con persone disabili non deambulanti a bordo.